Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36854 del 11 ottobre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della proroga dei termini di custodia cautelare per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato a norma dell'art. 305, comma 1, c.p.p., per «periodo di tempo assegnato» deve intendersi quello esclusivamente necessario a consentire l'espletamento dell'atto istruttorio, e non la semplice giustapposizione del termine concesso per l'accertamento alla data di originaria scadenza della custodia cautelare. *

(massima n. 2)

Anche nell'ambito del procedimento minorile č legittima la proroga dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo assegnato per l'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato, atteso che le disposizioni relative a tale procedimento non integrano un sistema autonomo, ma si articolano in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario, le quali trovano applicazione per quanto da quelle non previsto espressamente, e tenuto conto che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, gli istituti in esame, esistendo, anzi, piena compatibilitą tra la tutela delle esigenze cautelari che li ispira e la disciplina della custodia cautelare propria del procedimento minorile che a tali esigenze espressamente si richiama.

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