Cassazione penale Sez. I sentenza n. 778 del 9 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice, ai fini della proroga dei termini della custodia cautelare prevista dal secondo comma dell'art. 305 c.p.p., deve controllare l'effettiva sussistenza della necessitā degli accertamenti ai fini del procedimento in corso e della reale complessitā degli stessi, e la possibilitā di accordare la proroga richiesta gli č preclusa qualora accerti un colpevole ritardo da parte del pubblico ministero nel tempestivo adempimento dell'attivitā di indagine, non potendo consentirsi che l'inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertā personale dell'indagato.

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