Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 487 del 14 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 305, comma 2, c.p.p. — che si pone come norma eccezionale rispetto alla scadenza dei termini ordinari (art. 303 c.p.p.) — non può essere fondato su esigenze cautelari che riguardino soggetti diversi dall'interessato, ancorché indagati nell'ambito del medesimo procedimento, salvo che i complessi accertamenti da compiere nei confronti di costoro abbiano attitudine a riverberarsi, quanto meno in via mediata, sulla posizione probatoria dell'interessato medesimo.

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