Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2152 del 7 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, il pubblico ministero deve, con precisi riferimenti agli atti, specificare per ciascun indiziato, quali siano gli elementi di giudizio che supportano la connotazione di gravitā delle esigenze cautelari richieste dall'art. 305, comma 2, c.p.p. — non operando a tal fine la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, stesso codice che, in base al criterio di specialitā, non č estensibile oltre l'ambito di sua ordinaria applicazione segnato dalle scelte delle misure — e dovrā indicare quali siano gli accertamenti particolarmente complessi da esperire. Soltanto tale specificazione consente al difensore l'esplicazione del proprio mandato e al giudice di merito e di legittimitā di esercitare i controlli demandati dalla legge.

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