Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25234 del 2 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell'art. 305 c.p.p. è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti (anche in termini di completamento del momento valutativo della fonte di prova) possano essere condotti. L'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all'ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare dell'indagato.

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