Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4251 del 9 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio, disciplinato dall'art. 253 nuovo c.p.p., la sussistenza delle esigenze probatorie va in ogni caso verificata, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Il sequestro probatorio, nel nuovo codice di rito, risulta inserito nel titolo relativo ai mezzi di ricerca della prova; e, come chiarito anche nella relazione ministeriale al progetto preliminare del codice, attraverso il riferimento dell'art. 253, primo comma, citato, alla finalità di «accertamento dei fatti», si è voluto escludere che il sequestro penale possa servire per fini diversi da quelli probatori — cioè per fini di cautela sostanziale o di prevenzione — rispetto ai quali è stata dettata un'apposita disciplina (vedi titolo secondo del libro quarto).

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