Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 2 del 15 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di «corpo di reato» non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa. Ne consegue che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come «corpo di reato», essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio. (La Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come «corpo di reato», e, dall'altro, che anche per ciò che attiene al «corpo del reato» è applicabile il disposto dell'art. 262 c.p.p., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituite «a chi ne abbia diritto», quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova).

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