Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 74 del 8 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), quando ha per oggetto «le cose pertinenti al reato», presuppone che sussistano le esigenze probatorie e, pertanto, il rigetto dell'istanza di dissequestro richiede che dette esigenze permangano e che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato, a differenza del rigetto dell'istanza di dissequestro di cose qualificabili come «corpo di reato», che richiede invece l'indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione.

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