Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3116 del 12 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Le domande riconvenzionali — anche se tardivamente proposte (nella specie, in sede di precisazione dalle conclusioni), anziché con la comparsa di risposta, come richiede l'art. 167 c.p.c. — sono tuttavia ammissibili qualora la controparte non ne eccepisca immediatamente la tardività ed anzi accetti il contraddittorio su di esse, atteso che, il divieto di mutamento della domanda in primo grado, cui va ricondotto anche quello di tardiva proposizione della riconvenzionale, risponde ad un interesse privato onde la sua violazione non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, ed ove questa non abbia viceversa accettato il contraddittorio al riguardo, con la conseguenza che così la detta domanda rimane acquisita al processo ed il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi su di essa.

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