(massima n. 1)
La materiale attivitā del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d'iscrizione a ruolo) puō essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello jus postulandi, davanti al giudice della causa, trattandosi di formalitā meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilitā immediata dell'atto al procuratore patrocinante.