Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2225 del 3 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'attore assegni un termine di comparizione eccedente il minimo, non č affetta da nullitą l'anticipazione dell'udienza di comparizione, ove il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine minimo di comparizione, sempre che la parte intimata abbia avuto piena e tempestiva conoscenza del provvedimento presidenziale di anticipazione (chiesto ed ottenuto dal convenuto costituito) e, quindi, senza impedimenti o limitazione per l'esercizio del suo potere di difesa, in conformitą alla ratio della disciplina del combinato disposto degli artt. 163 bis, terzo comma, c.p.c. e 70 disp. att. stesso codice, diretta ad assicurare, con la regolare costituzione del contraddittorio, la possibilitą pił ampia di difesa.

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