Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1126 del 4 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

I termini minimi che secondo l'art. 163 bis c.p.c. devono intercorrere fra il giorno della notificazione della citazione e quello di comparizione sono perentori ed inderogabili e devono essere osservati dall'attore, a pena di nullitą dell'atto introduttivo della lite rilevabile d'ufficio (salva la sanatoria ex nunc per la costituzione del convenuto), anche quando egli proceda alla rinnovazione della notifica dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 c.p.c. senza che possa rilevare che l'inosservanza di quei termini derivi dalla data fissata per detta rinnovazione nell'ordinanza del giudice.

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