Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1003 del 16 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vigente codice della strada prevede al comma ottavo dell'art. 180 che colui che non ottempera, senza giustificato motivo, all'invito dell'autoritā di presentarsi entro un termine stabilito, ad uffici di polizia per esibire i documenti di circolazione ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal medesimo codice, č soggetto a sanzione amministrativa. Pertanto, nel caso di violazione commessa prima dell'entrata in vigore dell'indicato nuovo codice, in conseguenza della suddetta depenalizzazione deve dichiararsi che il fatto non č previsto come reato, senza che vadano trasmessi gli atti alla competente autoritā amministrativa, in difetto di una norma transitoria. (Fattispecie relativa ad imputazione ex art. 650 c.p.).

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