Cassazione penale Sez. V sentenza n. 758 del 23 aprile 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce omicidio l'anticipare, anche di una minima frazione di tempo, la morte di un uomo, essendo irrilevante che essa si sarebbe verificata ugualmente, per le conseguenze letali di altre lesioni riportate dalla vittima ad opera di altre persone, una volta che l'azione dell'imputato abbia concorso nella causazione della morte.

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