Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8040 del 19 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.p.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale poiché ben può essere richiesta la divisione giudiziale ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione, sia nelle forme di cui all'art. 263 e seguenti c.p.c., sia mediante indagini e prove di tipo diverso, come la consulenza tecnica.

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