Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3262 del 28 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di notificazione a mezzo posta, l'omessa indicazione nell'avviso di ricevimento del rapporto esistente tra destinatario e consegnatario della copia dell'atto non importa senz'altro la nullitą della notificazione, ma impone di accertare (alla stregua degli elementi forniti dal notificante ed anche di presunzioni semplici) la ricorrenza in concreto tra i due soggetti di uno dei rapporti voluti dalla legge.

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