Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3291 del 19 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al momento di perfezionamento della notificazione è irrilevante il fatto del destinatario che abbia dato causa al ricorso all'una o all'altra modalità di notifica (irreperibilità, mutamento o abbandono del precedente domicilio etc.). Ne consegue che il rischio costituito dai tempi e dalle operazioni necessarie per il compimento della fattispecie non può che gravare sulla parte in cui incombe l'onere della notifica, la quale dovrà, pertanto, valutare i tempi eventuali, necessari in relazione alle varie evenienze (ricerche od altro) per eseguire la notificazione entro i termini previsti.

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