Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4602 del 2 agosto 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito, che non sia possibile eseguire nella residenza (od ufficio presso altro procuratore) nel capoluogo del circondario del tribunale cui č assegnato, come prescritto dall'art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve avvenire nella cancelleria della predetta autoritā giudiziaria in applicazione analogica degli artt. 58 disp. att. c.p.c. e 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e non a norma dell'art. 143 c.p.c., che postula una situazione esclusa dall'art. 10 citato.

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