Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3527 del 25 giugno 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle forme di notificazione previste per le ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna dell'atto al destinatario o a persona a lui legata da particolari rapporti considerati dalla legge come idonei ad assicurare il recapito dell'atto — sia in via generale nel codice di rito (artt. 140 e 143 c.p.c.), sia nelle leggi speciali (ad esempio: art. 38, lettera f del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) — il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta, insieme con l'affissione dell'avviso nell'albo, un elemento della fattispecie di carattere essenziale, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato, di talché, non risultando compiuta l'attivitą della consegna dell'atto o quella sostitutiva prevista dalla legge, non vengono in considerazione le norme che disciplinano gli effetti della fattispecie, nemmeno quelle che ne sanciscono la nullitą, ma si versa in caso di inesistenza della notificazione.

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