Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5825 del 5 novembre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall'art. 143 c.p.c., ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza. Pertanto, se il destinatario della notificazione, alla stregua di dichiarazioni rese dal portiere dello stabile di residenza anagrafica, risulti «sloggiato per ignota destinazione», la legittimità del ricorso alle suddette formalità non può essere esclusa per il fatto che le ricerche anagrafiche siano di qualche giorno anteriori a quello della notificazione stessa, e non siano state aggiornate fino a quest'ultima data, né per il fatto che la parte istante abbia omesso di assumere informazioni anche presso altri immobili, che sapeva di proprietà di detto destinatario, ma non nella sua disponibilità, trattandosi di attività esorbitanti dai limiti dell'ordinaria diligenza.

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