Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1321 del 3 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 140 c.p.c., prescrivendo per la validitā della notifica con il rito degli irreperibili il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, si riferisce alla sede del comune. Pertanto, č nulla la notificazione quando il deposito dell'atto sia avvenuto presso l'ufficio di una frazione del comune, impropriamente designato nella relazione dell'ufficiale giudiziario quale casa comunale.

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