Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4529 del 10 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La notifica con le modalitā di cui all'art. 140 c.p.c. č consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche di notifica presso la sede effettiva.

(massima n. 2)

Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) č perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 c.p.c. — da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio č determinata dal deposito dell'atto — con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma. (Nella specie l'estinzione era stata eccepita con l'atto di appello dal convenuto, rimasto contumace in primo grado a seguito della notificazione rinnovata fuori termine e affetta da nullitā).

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