Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1765 del 17 giugno 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso all'autoritā giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 1105 (quarto comma) c.c., per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, č improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi.

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