Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10575 del 10 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1105 c.c. prevede il ricorso all'A.G., che provvede in camera di consiglio, nell'ipotesi in cui la deliberazione dei partecipanti alla comunione relativa all'amministrazione della cosa comune non venga eseguita dagli stessi partecipanti, ovvero dall'amministratore nel caso in cui questo sia stato nominato. È inammissibile, pertanto, il ricorso alla procedura anzidetta per la declaratoria di esecutività della deliberazione (che integra un atto negoziale privato) nei confronti di soggetti estranei alla comunione medesima.

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