Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11288 del 28 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito che deriva dall'esclusione del socio fallito, relativo alla liquidazione della quota, trova radice causale nella costituzione del vincolo sociale e rimane, pertanto, radicato nell'attività negoziale posta in essere in tempo anteriore al fallimento, con la conseguenza che va acquisito alla massa attiva e giova ai creditori, a mente dell'art. 42 L. fall., ove non operi la compensazione, e non può esser imputato alla massa concorsuale.

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