Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15298 del 29 novembre 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

Il principio della immutabilitą del giudice istruttore sancito dall'art. 374 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti collegiali (come i procedimenti in camera di consiglio), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore, ma solo un relatore; conseguentemente č consentita la sostituzione di uno o pił giudici anche in occasione dell'udienza di discussione.

(massima n. 2)

Il principio della immutabilitą del giudice istruttore sancito dall'articolo 174 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti collegiali (come i procedimenti in camera di consiglio), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore, ma solo un relatore; conseguentemente č consentita la sostituzione di uno o pił giudici anche in occasione dell'udienza di discussione.

(massima n. 3)

Qualora il decreto del giudice delegato, liquidativo del compenso per attivitą professionale svolta nell'ambito della procedura concorsuale, venga impugnato dall'interessato con reclamo al tribunale fallimentare (art. 26 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), per ottenere una maggiorazione del quantum, deve riconoscersi a detto tribunale il potere-dovere di ridurre la liquidazione, se ritenuta non rispondente a corretti criteri, e di condannare di conseguenza il professionista al rimborso di quanto riscosso in eccedenza, considerato che quel reclamo apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, non č vincolato alle richieste delle parti.

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