Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10353 del 17 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fallimento, il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (D.M. n. 570 del 1992), con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, come nel caso in cui il decreto si limiti a correggerne l'erroneo riferimento alla non prevista percentuale di calcolo del compenso sullo scaglione superiore al miliardo di lire.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.