Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1650 del 2 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto del curatore del fallimento ad essere compensato per l'attivitą svolta ha contenuto patrimoniale e natura non personale, non rientrando fra le posizioni soggettive esercitabili soltanto dal titolare. Ne consegue che al creditore del curatore deve riconoscersi la facoltą, in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), di chiedere al tribunale fallimentare la liquidazione di detto compenso, salva restando ogni questione sulla spettanza e l'ammontare del medesimo (nella specie, in relazione al fatto che il curatore era stato revocato nel corso della procedura concorsuale).

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