Cassazione civile Sez. I sentenza n. 710 del 13 gennaio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Esercitata l'azione risarcitoria, da parte del nuovo curatore fallimentare, nei confronti di una banca, per la sottrazione di somme depositate su libretto di deposito a risparmio nominativo intestato ad un fallimento, ma oggetto di indebiti prelievi da parte di persona non autorizzata e diversa dal cessato curatore e conclusa con il predetto terzo una transazione, con restituzione da parte della banca degli importi così prelevati e cessione a suo favore dei diritti vantati dalla massa nei confronti del cessato curatore fallimentare, la successiva azione con cui la banca chieda affermarsi la responsabilità del cessato curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 38 legge fall.; con essa, infatti, detto terzo non agisce come organo della procedura o sostituto del curatore, bensì a tutela di un interesse proprio, avendo provveduto al risarcimento, e perciò a titolo di surroga nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, e dunque ex art. 1203, n. 3, c.c. ovvero in regresso ex art. 1299 c.c., ma in ogni caso con autonoma legittimazione, che ha il suo titolo proprio nell'adempimento della predetta transazione, ex art. 35 legge fall..

(massima n. 2)

In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, l'intervenuta delega a terzi di custodia del libretto bancario intestato alla curatela e l'omissione di ogni controllo sulle relative operazioni bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità delle funzioni di curatore e dell'obbligo di custodia del libretto; in tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta negligente del curatore e l'evento dannoso.

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