Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5340 del 26 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dell'associazione per delinquere, non è necessario che l'associazione stessa tragga origine da un regolare atto di costituzione, pur essendo necessaria un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato, nonché la coscienza e volontà, da parte di ciascun socio, di far parte di un organismo associativo, e cioè del legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti in relazione allo svolgimento dell'attività programmata.

(massima n. 2)

La norma di cui all'art. 197, primo comma, lettera a), c.p.p. che vieta l'assunzione, in qualità di testimone, di persona coimputata nel medesimo reato, non può ritenersi violato dall'inserimento nel fascicolo del dibattimento, e della conseguente lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato stesso che non sia comparso al dibattimento medesimo o si sia rifiutato di sottoporsi all'esame giacché tale inserimento non farà mai acquisire al detto imputato quella qualifica di testimone che costituisce il presupposto del divieto sancito dal citato art. 197.

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