Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20252 del 14 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Non v'č incompatibilitā ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autoritā giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies, c.p.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista - logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesitā).

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