Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2525 del 6 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione della responsabilitą civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla costituzione in mora gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale. Inoltre, qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al limite del massimale, le spese giudiziali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato si ripartiscono fra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse e sempre nei limiti di quanto effettivamente provato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.