Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1430 del 4 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilitā, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (principio affermato in tema di contratto di assicurazione infortuni, in un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto delimitativa dell'oggetto del contratto e non della responsabilitā la clausola che faceva riferimento ad un diverso massimale per la liquidazione dell'infortunio in quei casi in cui il grado d'invaliditā fosse inferiore a 5 per cento.

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