Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10036 del 25 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di responsabilità civile, la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per mala gestio dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato. Ciò comporta che la domanda per cosiddetta mala gestio se proposta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile.

(massima n. 2)

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'art. 1917 c.c. prevede che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, compresi gli interessi e la rivalutazione, entro e non oltre il limite stabilito nel contratto stesso. Il superamento di tale limite è consentito ove l'assicuratore gestisca il rapporto assicurativo in violazione del principio di buona fede.

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