Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19979 del 18 luglio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 91 cod.proc.civ. , secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo, con la conseguenza che la norma trova applicazione anche ai provvedimenti resi in esito al reclamo ex art. 26 legge fall., avverso il provvedimento del G.D. al fallimento, benchè la disposizione richiamata manchi di una espressa indicazione circa il governo delle spese.

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