(massima n. 1)
I decreti del giudice delegato (e gli effetti che ne discendono), una volta divenuti definitivi per mancata impugnazione o confermati in sede di reclamo, raggiungono un grado di stabilità, in termini di «definitività allo stato degli atti», in forza del quale resta preclusa una rivalutazione della medesima situazione, sicché solo l'intervento di nuovi fatti o di una nuova situazione vale a rendere ammissibile una nuova istanza diretta ad un analogo provvedimento o comunque a conseguire i medesimi effetti.