Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4128 del 21 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fallimento, il reclamo ex art. 26 legge fall. assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale č propria della opposizione ex art. 617 c.p.c. Ne consegue che il procedimento introdotto con il reclamo ha natura di giurisdizione contenziosa e le parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82, secondo comma, c.p.c.

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