Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1307 del 21 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ove proposto avverso i provvedimenti del giudice delegato al fallimento deve osservare il termine di sessanta giorni dalla data di deposito del provvedimento, non essendo prevista la notificazione dei provvedimenti del giudice delegato, e dovendo, a tutti gli effetti, equipararsi il deposito di essi nel fascicolo fallimentare alla notificazione degli stessi.

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