(massima n. 1)
Nel fallimento, anche il debito cosiddetto «di massa» che sia controverso per non essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 ss. e 101 L. fall., come l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione, implicando esso la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che, se il creditore che pretenda d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del suo credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 L. fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme dell'art. 93 o (come più frequentemente, rispetto ai tempi della procedura) 101 L. fall.