Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2329 del 2 febbraio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

Il decreto emesso dal tribunale fallimentare sul reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui dispone accantonamenti di somme, non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che le somme sottratte alla ripartizione non vengono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca), o attribuite ad altri, ma soltanto ne è rinviata la distribuzione al piano di riparto finale, sicché la relativa statuizione ha carattere meramente ordinatorio.

(massima n. 2)

In sede di riparto dell'attivo, la prededuzione delle spese sostenute nel corso della procedura fallimentare incide sul ricavato del bene oggetto di garanzia speciale nei limiti in cui tali spese si riferiscano all'esecuzione relativa a detto bene, e tali limiti vanno individuati nelle spese specificamente sostenute per l'amministrazione e liquidazione del medesimo bene e in un'aliquota delle spese generali, da calcolarsi, in relazione alle circostanze concrete, in misura corrispondente (secondo l'apprezzamento del giudice di merito) all'utilità — anche solo potenziale, cioè sperata, ma non concretamente realizzata — del creditore garantito.

(massima n. 3)

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, considerata la funzione di tale reclamo sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, che richiama l'art. 92 ord. giudiz.) pone un'eccezione alla regola della sospensione; viceversa la sospensione si applica ai procedimenti di reclamo avverso il decreto del giudice delegato con cui è reso esecutivo il progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare, non avendo tale reclamo funzione sostitutiva delle predette opposizioni, atteso che le controversie che sorgono, nell'esecuzione individuale, in ordine al riparto della somma ricavata dalla vendita, non danno luogo ad opposizione agli atti esecutivi (né, ovviamente, ad opposizione all'esecuzione), bensì alla specifica procedura di cui all'art. 512 - cui rinviano anche gli artt. 542 e 598 - c.p.c.

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