Cassazione civile Sez. I sentenza n. 650 del 17 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedura fallimentare, č inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. contro il decreto con il quale il giudice delegato ammette un credito al passivo, in quanto tale provvedimento ha natura meramente preparatoria ed č interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo. Tale procedimento si conclude con il decreto di esecutivitā rivisto dall'art. 97 legge fall., avverso il quale sono previsti i rimedi impugnatori tipici ai sensi dei successivi artt. 98, 100 e 102.

(massima n. 2)

Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fall.), nel quale non č ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, concorrendo le parti al perseguimento di un interesse comune, si sottraggono alla disciplina dettata dagli artt. 91 e ss. c.p.c.

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