Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1702 del 26 giugno 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora non sussistano le cause di incompatibilitą, previste dall'art. 28, cpv., della legge fallimentare (coniuge, parenti o affini entro il quarto grado del fallito, creditore del fallito, persone che hanno prestato la loro attivitą professionale a favore di lui o che si sono in qualunque modo, inserite nella sua impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento), le quali costituendo eccezioni alla regola generale, sono da considerarsi tassative e, quindi, non suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 disp. sulla legge generale), č sempre possibile, ed č addirittura consigliabile, la nomina della stessa persona a curatore di due o pił fallimenti, laddove si profila l'intima connessione tra le diverse procedure.

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