Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8007 del 14 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., in ordine alla controversia fra societā assicuratrice ed agente, relativa al pagamento, da parte di quest'ultimo, delle differenze fra le somme lorde incassate e quelle spettantigli a titolo di provvigione, non trova deroga (in favore del tribunale fallimentare) per il fatto che tale societā sia in liquidazione coatta amministrativa, atteso che l'art. 24 della legge fallimentare non č applicabile a tale procedura; per contro, con riguardo a pretesa creditoria verso l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si verifica una situazione d'improponibilitā o - se proposta - d'improseguibilitā della domanda fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura.

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