Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12541 del 26 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) fatta valere con riferimento ad una procedura fallimentare, la regola del simultaneus processus dinanzi al medesimo giudice deve necessariamente applicarsi anche all'ipotesi in cui il fallito eserciti (come nella specie) un'azione risarcitoria nei confronti del curatore, del quale egli deduca una responsabilitą per aver prospettato al tribunale circostanze non veritiere (nella specie, l'esistenza di una societą di fatto, cosģ provocandone la dichiarazione di fallimento), atteso che anche in tal caso l'azione risarcitoria postula che l'affermata inesistenza delle predette circostanze (nella specie, l'inesistenza della societą di fatto) debba farsi valere contestualmente all'atto di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento al fine di ottenerne la revoca (a prescindere dalla circostanza che l'eventuale responsabilitą del curatore sia, come nella specie, pił correttamente riconducibile alla violazione del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 che non alla norma ex art. 96 c.p.c.), risultando legittima la proposizione dell'azione ex art. 96 citato in un autonomo giudizio nella sola ipotesi (non ricorrente, all'evidenza, nella specie) che il simultaneus processus sia precluso da ragioni attinenti alla struttura stessa del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte.

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