(massima n. 1)
In tema di fallimento, il disposto dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1992 n. 125, istitutiva del Tribunale di Nola, secondo cui tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Napoli al momento dell'inizio del funzionamento del nuovo ufficio giudiziario, ad eccezione delle cause già passate in decisione, sono devoluti alla cognizione del nuovo Tribunale se appartenenti alla sua competenza per territorio, trova applicazione anche per le azioni promosse dal curatore in epoca successiva alla trasmissione degli atti al Tribunale di Nola ed appartenenti alla competenza inderogabile ex art. 24 legge fall. del tribunale fallimentare, sostituitosi "ex lege" a quello che originariamente aprì il fallimento, operando per esse la "vis attractiva", in quanto incidenti sulla procedura, cioè volte a realizzare l'esecuzione nel rispetto della concorsualità e a tutelare la "par condicio creditorum".