Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3833 del 31 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Colui che commette un reato per eseguirne un altro non deve necessariamente essere animato da un dolo di premeditazione perché la risoluzione di commettere un delitto per eseguirne un altro può essere presa con dolo di impeto, non occorrendo alcuna preordinazione programmata nel tempo né sotto il profilo giuridico né sotto quello logico.

(massima n. 2)

Il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone anche in relazione alle eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre e in ogni caso, l'idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorché nessun elemento sia emerso per giustificare la pretesa incapacità del teste.

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