Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8610 del 24 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, settimo comma, c.p.p., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria; ne discende che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante vuole che il soggetto confidente sia rintracciato e pertanto, pur non conoscendone le generalità, offre concreti elementi idonei alla sua identificazione.

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