Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35426 del 16 settembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di testimonianza indiretta, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195, comma settimo, c.p.p. non opera allorquando il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di lą del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, giacché tale «indicazione » non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensģ come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.