Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2322 del 2 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto dall'art. 194 c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata per speciale preparazione professionale, che sia interrogata su fatti caduti sotto la sua percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attivitą, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie relativa a deposizione di un ispettore della polizia stradale circa l'originario colore della carrozzeria di un autoveicolo ricettato).

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