Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4946 del 28 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità, da effettuare con ogni necessaria cautela e cioè con un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori; di modo che tale testimonianza può essere assunta, da sola, come fonte di prova unicamente se essa veniva sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

(massima n. 2)

Le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (Fattispecie in tema di testimonianza della persona offesa).

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